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In attuazione della Legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act) il 15 giugno 2015 è stato emanato il d.lgs.81, che introducendo una nuova regolamentazione sul contratto di apprendistato, ne ha disciplinato l’articolazione nelle seguenti tipologie:

· apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43);

· apprendistato professionalizzante (art. 44);

· apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45).

La formazione prevista per il contratto di APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE è articolata in:

· FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE, la cui durata ed i contenuti sono stabiliti dalla regolamentazione regionale in base al titolo di studio dell’apprendista;

· FORMAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE, la cui durata e i contenuti sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento o da accordi interconfederali e che deve essere indicata nel piano formativo individuale dell’apprendista.

Requisiti dei destinatari:

· giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;

· giovani in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, di età compresa tra i 17 e i 29 anni;

· lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, senza limiti di età (c.d. “apprendistato di ricollocazione” 2).

FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE – OFFERTA PUBBLICA FINANZIATA

L’impresa, per la formazione di base e trasversale, può avvalersi dell’offerta pubblica finanziata disponibile per apprendisti assunti con contratto di durata non inferiore a 12 mesi presso sedi operative presenti sul territorio regionale.

Se l’impresa decide di avvalersi di tale opportunità, al fine di garantire l’avvio della medesima entro i primi sei mesi dalla stipulazione del contratto, ha l’obbligo di iscrivere l’apprendista presso uno degli operatori presenti nel Catalogo - tramite il portale “Gestione Apprendistato”, al quale si accede dal il sito Sistemapiemonte.

La durata della formazione di base e trasversale è strutturata sulla base del titolo di studio dell’apprendista ed è riferita all’intera durata del contratto di apprendistato:

· 120 ore se in possesso della sola licenza media inferiore.

· 80 ore se in possesso di qualifica o diploma professionale o diploma di maturità;

· 40 ore se in possesso di laurea o titolo di studio superiore;

e può essere ridotta per gli apprendisti:

· che abbiano già completato percorsi coerenti con la normativa vigente, o parte di essi, in precedenti rapporti di apprendistato stipulati dopo il 1° gennaio 2015;

· in possesso di crediti formativi sulla sicurezza (art. 8 conferenza stato regioni 21.12.2011) relativamente alla formazione generale sulla sicurezza.

Concluso il percorso per la formazione di base e trasversale, l’agenzia formativa rilascia:

· all’impresa, un’attestazione di frequenza dell’apprendista all’attività erogata;

· all’apprendista, per ogni modulo frequentato interamente, un “attestato di validazione delle competenze” e per l’UF di 4 ore di formazione generale sulla sicurezza, erogata nell’ambito del Modulo 1, il relativo attestato di frequenza.

La formazione di base e trasversale erogata all’apprendista per il conseguimento della qualificazione ai fini contrattuali, deve essere registrata nel fascicolo elettronico del lavoratore (e, fino alla sua operatività, nel libretto formativo del cittadino), a cura del datore di lavoro.

In assenza della offerta formativa pubblica trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti. Ciò significa che, se prevista dal CCNL di riferimento, la formazione di base e trasversale va comunque effettuata.

FORMAZIONE TECNICO PROFESSIONALE IN IMPRESA – NON FINANZIATA

La formazione di tipo TECNICO PROFESSIONALE in IMPRESA è svolta sotto la responsabilità dell’azienda secondo le modalità indicate nei CCNL o accordi interconfederali.

CCNL o accordi interconfederali stabiliscono la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali.

Per l’azienda che sceglie la formazione in azienda con l’affiancamento di PER.FORM, per documentare correttamente l’espletamento dell’obbligo formativo, il servizio offerto comprende:

· formulazione Piano Formativo Individuale di Dettaglio

· pianificazione formazione in impresa

· scheda rilevazione attività

· monitoraggio formazione in impresa

· attestazione avvenuta formazione

PER.FORM Operatore B 279 - Piazza Medici 4 – 14100 ASTI
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PER.FORM Capofila ASTALAPPRENDISTATO - Via Legnano, 34 - 15121 ALESSANDRIA
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